Corsi di formazione in materia di sicurezza, conformi al Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 “Testo Unico sulla Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro”
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Addetti all'antincendio

Il Datore di lavoro deve designare gli Addetti all’Antincendio, ai sensi dell’articolo 12, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.
I datori di lavoro assicurano ai lavoratori addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell’emergenza una adeguata informazione e formazione sui principi di base della prevenzione incendi e sulle azioni da attuare in presenza di un incendio (Art. 7, D.M. 10/04/98).
L’aggiornamento è obbligatorio ogni tre anni.
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza.
Addetti al pronto soccorso

Gli addetti al primo soccorso devono essere formati con istruzione teorica e pratica per l’attuazione delle misure di primo intervento interno e per l’attivazione degli interventi di pronto soccorso (Art.3, D.M. 388/2003).
L’aggiornamento è obbligatorio ogni tre anni.
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza (requisiti obbligatori: per ciascun modulo, frequenza di almeno il 90% delle ore di formazione e superamento della prova di verifica finale).
Dirigente della sicurezza

Il dirigente per la sicurezza è una persona che, grazie alle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa.
I dirigenti per la sicurezza devono ricevere, a cura del datore di lavoro, un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro (Art. 37, D.Lgs. 81/08).
L’aggiornamento è obbligatorio ogni cinque anni, anche in modalità e-learning.
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza (requisiti obbligatori: per ciascun modulo, frequenza di almeno il 90% delle ore di formazione e superamento della prova di verifica finale).
Il preposto

Il preposto della sicurezza è una persona che, sulla base delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.
I preposti devono ricevere, a cura del datore di lavoro, un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro (Art. 37, D.Lgs. 81/08).
L’aggiornamento è obbligatorio ogni cinque anni per la formazione specifica, anche in modalità e-learning.
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza (è richiesta la frequenza di almeno il 90% delle ore di formazione).
Formazione per i lavoratori

Il datore di lavoro deve assicurare che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente e adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche.
Inoltre, assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente e adeguata anche sui rischi specifici del suo ambito lavorativo (Art. 37, D.Lgs. 81/08).
L’aggiornamento è obbligatorio ogni cinque anni per la formazione specifica, anche in modalità e-learning.
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza (è richiesta la frequenza di almeno il 90% delle ore di formazione).
R.L.S.

Il Rappresentante Lavoratori Sicurezza (R.L.S.) è una persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.
Il R.L.S. ha diritto a una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi (art. 37, D.Lgs. 81/08).
Per l’R.L.S. l’aggiornamento è obbligatorio ogni anno.
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza (requisiti obbligatori: per ciascun modulo, frequenza di almeno il 90% delle ore di formazione e superamento della prova di verifica finale).
R.S.P.P.

Il datore di lavoro è obbligato a designare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (RSPP) individuandolo tra il proprio personale oppure nominando un tecnico esterno (nei casi consentiti dalla legge).
L’aggiornamento è obbligatorio ogni 5 anni, anche in modalità e-learning.
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza (requisiti obbligatori: per ciascun modulo, frequenza di almeno il 90% delle ore di formazione e superamento della prova di verifica finale).
R.S.P.P. per datori di lavoro

Il datore di lavoro è obbligato a designare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (RSPP) individuandolo tra il proprio personale oppure nominando un tecnico esterno (nei casi consentiti dalla legge).
L’aggiornamento è obbligatorio ogni 5 anni, anche in modalità e-learning.
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza (requisiti obbligatori: per ciascun modulo, frequenza di almeno il 90% delle ore di formazione e superamento della prova di verifica finale).
A.S.P.P.

Il datore di lavoro provvede a nominare, tra il personale interno, un numero adeguato di addetti al servizio di prevenzione e protezione (A.S.P.P.).
Requisiti dell’A.S.P.P.:
diploma di scuola media superiore oppure aver svolto tale funzione, professionalmente o alle dipendenze di un datore di lavoro, almeno da sei mesi alla data del 13 agosto 2003;
frequenza di specifici corsi di formazione.
Obblighi formativi: aggiornamento ogni 5 anni, anche in modalità e-learning, per il modulo di specializzazione.
Sono necessari la frequenza di almeno il 90% delle ore di formazione di ciascun modulo e il superamento della prova di verifica finale per ciascun modulo.